Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che e' soppressa. Nelle disposizioni in cui ricorre la denominazione di indennita' giornaliera, per gli allievi delle accademie di cui al precedente comma, deve intendersi sostituita a tale denominazione quella di assegno giornaliero. Nella nuova misura dell'assegno restano assorbite le spese per l'acquisto di libri consigliati dal corpo insegnante per l'applicazione agli allievi dell'accademia militare dell'esercito dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Testo vigente dal 30 maggio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-22;240~art1 · fonte su Normattiva