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Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanita' militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.

Testo in vigore dal 7 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-09-24;717~art1 · fonte del testo