Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, e' cosi' modificato: "Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'universita' sono a carico dell'amministrazione".

Testo in vigore dal 7 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-09-24;717~art3 · fonte del testo