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Il primo comma dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, e' cosi' modificato: "Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'universita' sono a carico dell'amministrazione".
Testo in vigore dal 7 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010
