Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per tutto quanto non sia regolato dagli articoli seguenti, l'efficacia giuridica delle convenzioni di arruolamento del personale marittimo di qualunque categoria e grado cui si riferisce la presente legge, e' sospesa fino a quando persistono le condizioni previste dall'art. 1, e per il medesimo periodo di tempo e' sospesa altresi' la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 924 del Codice di commercio.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008
