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[1]Il personale marittimo e' soggetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto di arruolamento per quanto riguarda la gerarchia e la disciplina di bordo ed e' tenuto alle prestazioni richieste dal comandante per la manutenzione, per il servizio in porto e per la sicurezza della nave.
[2]La presente disposizione si applica anche ai marittimi trasferiti su nave diversa da quella sulla quale erano arruolati.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008
