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[1]Il personale marittimo e' soggetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto di arruolamento per quanto riguarda la gerarchia e la disciplina di bordo ed e' tenuto alle prestazioni richieste dal comandante per la manutenzione, per il servizio in porto e per la sicurezza della nave.

[2]La presente disposizione si applica anche ai marittimi trasferiti su nave diversa da quella sulla quale erano arruolati.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art3 · fonte del testo