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[1]Ai marittimi di cui all'art. 1 spettano le sole paghe di tabella risultanti dal contratto di lavoro in base al quale furono arruolati; al personale di stato maggiore di ruolo delle Societa' esercenti servizi di preminente interesse nazionale spetta quanto stabilito dal regolamento organico, e dalle norme integrative per i comandanti, esclusi i compensi di carattere non permanente spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2]Nel caso siano conferite al marittimo funzioni di grado superiore spetta ad esso il trattamento corrispondente determinato ai sensi del comma precedente.

[3]Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennita' per rischio di guerra non spetta ai marittimi indicati nell'art. 1, tranne a quelli imbarcati su navi ferme nei porti dell'Africa Orientale Italiana, ai quali continua ad essere corrisposta nella misura in vigore alla data anzidetta.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art5 · fonte del testo