All'onere annuo di lire 193.050.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' per lire 192.840.000 mediante riduzione dei capitoli n. 2302 (lire 180.000.000), n. 2031 (lire 12.500.000), n. 4046 (lire 340.000), per lire 10.000 mediante riduzione del capitolo n. 1160 e per lire 200.000 mediante riduzione del capitolo n. 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze per l'esercizio finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 27 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1364~art2 · fonte su Normattiva