Art. 12
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Al personale insegnante di grado inferiore al 6° incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennita' indicata nell'allegata tabella B. Al professore o funzionario di grado inferiore al 60 incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'art. 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza di titolare, e' attribuita una indennita' di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B, non cumulabile con quella indicata nel precedente comma. Al personale di cui ai due precedenti commi non spetta l'indennita' di carica stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
