Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata alla presente legge. Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella tabella medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel gruppo, senza demerito, del personale interessato. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che, a termine delle disposizioni in vigore, possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1 luglio 1956.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-17;111~art1 · fonte del testo