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((Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9. Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione)).
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 9 ottobre 2010
