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((Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9. Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione)).

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 19 giugno 1970. 1 parola tolta, 58 parole aggiunte.

Al personale aggiunto: militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del tolto: primo aggiunto: secondo comma del precedente articolo 9aggiunto: . Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-08;642~art10 · fonte del testo