Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1961 al 1 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

Al personale di cui all'articolo 1, puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-08;642~art3 · fonte del testo