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Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698. Il contributo non e' dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'articolo 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
