Per i funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero, i quali nel periodo di cui sopra avessero percepito assegni in valuta locale in misura superiore a quella fissata in conformita' all'art. 1, le differenze in piu' percepite si intendono acquisite entro i limiti del cento per cento degli assegni risultanti dall'applicazione delle disposizioni specificate nello stesso art. 1.

Testo vigente dal 4 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1288~art2 · fonte del testo