Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dalla applicazione del comma primo dell'art. 1, il Ministro per gli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.

Testo vigente dal 4 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1288~art4 · fonte del testo