Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sara' eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo. Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.

Testo vigente dal 4 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1288~art3 · fonte del testo