Il personale di ruolo che nel periodo 1 agosto 1943-30 aprile 1947, per effetto delle contingenze belliche, si sia, trovato di fatto aggregato presso sedi alle quali non era stato organicamente destinato, viene considerato in missione. Per il medesimo non si fa luogo al recupero di quanto eventualmente percepito in piu' durante i periodi trascorsi all'estero rispetto alle diarie dovute per il grado e la sede di residenza.

Testo vigente dal 4 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1288~art5 · fonte del testo