[1]Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:

[2]al capo della delegazione................... L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione...................... L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto.......... L. 600 al personale d'ordine..................... L. 400 al personale di servizio................... L. 300

[3]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Testo vigente dal 14 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3057~artunico · fonte del testo