La misura oraria dell'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, e' elevata a L. 400. L'indennita' di cui al primo comma e' estesa, con i medesimi criteri e modalita', al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica. Restano salve le misure piu' elevate previste da particolari disposizioni di legge.

Testo vigente dal 21 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-17;715~art7 · fonte su Normattiva