per le conferenze 324 1. La delegazione inviata ad una Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza delle radiocomunicazioni o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di un Membro dell'Unione deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325 a 331 qui di seguito. 325 2 (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del Governo e dal Ministro degli Affari esteri. 326 (2) Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari esteri o dal Ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza. 327 (3) Con riserva di conferma proveniente da una delle autorita' di cui ai numeri 325 o 326 di cui sopra, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione puo' provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica del Membro interessato presso il Governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione svizzera, dal capo della delegazione permanente del Membro interessato presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 328 3. Le credenziali sono accettate se sono firmati da una delle autorita' competenti enumerate ai numeri 325 a 327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri: 329 - conferire i pieni poteri alla delegazione; 330 - autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni; 331 - dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali. 332 4. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciuti in regola dalla seduta plenaria e' abilitata ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato, con riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, ed a firmare gli Atti finali. 333 (2) Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non e' abilitata ad esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli Atti finali fino a quando non sia stato posto rimedio a detta situazione. 334 5. Le credenziali devono essere depositate presso la Conferenza non appena possibile. La commissione prevista al numero 361 della presente Convenzione e' incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest'ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione e' abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato. 335 6. In linea di massima, i Membri dell'Unione devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell'Unione le loro delegazioni. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, un Membro non puo' inviare la sua delegazione, egli puo' dare alla delegazione di un altro Membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorita' citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra. 336 7. Una delegazione che ha diritto di voto puo' dare mandato ad un altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o piu' sessioni alle quali non le e' possibile di assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per iscritto. 337 8. Una delegazione non puo' fare uso di piu' di un voto per procura. 338 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del segretariato della conferenza concernenti le credenziali. 339 10. Un Membro, o ente o organizzazione abilitata che si propone di inviare una delegazione o dei rappresentanti ad una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni, ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni o ad un'assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell'Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
