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A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione. Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale e' corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
