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Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennita' integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
