Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo. Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via, marittima o per via aerea, compete l'indennita' chilometrica di lire 1,25 per i dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe e di lire 0,85 per i dipendenti ammessi a viaggiare in seconda classe. La stessa indennita' compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare. Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato. L'indennita' supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorche' ammessi a rimborso. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
