Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
I rimborsi di cui al precedente articolo 11 competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta. Al personale con funzioni ispettive che, per lo svolgimento delle stesse, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilita' di usare un'autovettura di servizio puo' essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio. L'uso di tale mezzo deve essere autorizzato dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato previa domanda, scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso. Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
