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La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto e' disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso non che' a quelle del materiale e degli strumenti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
