Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. 211 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Al dipendente trasferito e' corrisposta la indennita' di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennita' compete anche se la durata del viaggio e' inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso. Agli effetti del precedente comma si considerano, come facenti parte della famiglia, purche' conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di eta' non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di eta' superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio. Nei viaggi per trasferimento in localita' distanti piu' di 800 chilometri e' consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri, ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. E' cio' quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia la durata non inferiore a 12 ore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art15 · fonte del testo