Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. 392 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a velocita' ordinaria di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantita' di bagaglio eventualmente trasportato da alcuni personali militari. Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia. Ove manchi un servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennita' chilometrica di lire 36 per ciascuna persona. Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 26 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Ove l'itinerario da percorrere sia costituito parte da ferrovia e parte da via ordinaria e, quindi, si rendano necessari piu' scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia. Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione, non compete al dipendente trasferito alcuna indennita' chilometrica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art16 · fonte del testo