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Le spese per l'imballaggio, per la presa e la resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie, escluso il bagaglio a mano, sono rimborsate nella misura di lire 2.600 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 3.100 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa. Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una casa di abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una localita' diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio. Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprieta' compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 16, una indennita' chilometrica pari a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al secondo comma del precedente articolo 12 per ciascuno dei familiari.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
