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Al dipendente trasferito spetta un'indennita' di prima sistemazione nella misura di: lire 100.000 al personale con qualifica, di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 85.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori lire 70.000 al personale con qualifica di vice segretario e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 60.000 a tutto il rimanente personale. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia e' corrisposta la meta' della indennita' di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo lo avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennita' di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennita' d'alloggio. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed ai militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma del precedente articolo 16.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
