Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1961 al 31 agosto 1972. Leggi il testo vigente →

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito di intesa con il Ministero del tesoro nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 31 agosto 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art25 · fonte del testo