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((Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata)).
Testo in vigore dal 31 agosto 1972 al 1 gennaio 1974
