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La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione gia' decorsi data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art3 · fonte del testo