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Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione e' situata fuori del centro abitato o della localita' isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita' isolata, viene portata in aumento. In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una localita' isolata. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano da quest'ultima localita'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art5 · fonte del testo