Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 836.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 836.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente. I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti. Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi; ha titolo, per quella giornata, all'indennita' di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore. Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art6 · fonte del testo