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Le indennita' di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente. I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti. Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi; ha titolo, per quella giornata, all'indennita' di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore. Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art6 · fonte del testo