Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennita' di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. 1 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1978, n. 417
1La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 16) che "L'indennita' prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune e' elevata a L. 1.600 per ogni quintale".
L. 12 novembre 2011, n. 183
12La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".
Testo vigente dal 1 gennaio 2012
