Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in localita' distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennita' di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)). Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Testo vigente dal 22 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art5 · fonte su Normattiva