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Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in localita' distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennita' di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto. Ai fini del calcolo dell'indennita' di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell'articolo 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 22 agosto 1978
