Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)). Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennita' di trasferta. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta a un terzo. Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennita' di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)).

Testo vigente dal 22 agosto 1978

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