Art. 14
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All'assuntore assente dal servizio non spetta alcun trattamento economico, salvo casi eccezionali previsti nelle disposizioni di massima che saranno emanate dal direttore generale. ((Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 5 giorni, la meta' della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorni di assenza, l'intera retribuzione)). In uno stesso anno solare non possono essere retribuite, ai sensi del precedente comma, piu' di centottanta giornate complessive. Gli assuntori sono soggetti ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento della retribuzione percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11, a titolo di contributo per gli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo. Restano in vigore le norme concernenti l'assistenza sanitaria agli assuntori delle Ferrovie dello Stato da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971
