Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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4 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971. 149 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: All'assuntore assente dal servizio non spetta alcun trattamento economico, salvo casi eccezionali previsti nelle disposizioni di massima che saranno emanate dal direttore generale. Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 5 giorni, la meta' della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorni di assenza, l'intera retribuzione. In uno stesso anno solare non possono essere retribuite, ai sensi del precedente comma, piu' di centottanta giornate complessive. Gli assuntori sono soggetti ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento della retribuzione percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11, a titolo di contributo per gli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo. Restano in vigore le norme concernenti l'assistenza sanitaria agli assuntori delle Ferrovie dello Stato da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art14 · fonte del testo