Art. 17
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Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' istituito un "Fondo di previdenza per gli assuntori" al fine di garantire agli assuntori un trattamento economico all'atto della definitiva cessazione delle loro prestazioni. Gli assuntori versano al predetto Fondo un contributo mensile nella misura del 6 per cento della retribuzione lorda di cui ai primi due commi dell'art. 11. Lo stesso contributo e' dovuto sulla tredicesima mensilita'. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al Fondo di previdenza per gli assuntori con un contributo da stabilirsi, anno per anno nella misura necessaria per assicurarne il funzionamento.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
