Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' istituito un "Fondo di previdenza per gli assuntori" al fine di garantire agli assuntori un trattamento economico all'atto della definitiva cessazione delle loro prestazioni. Gli assuntori versano al predetto Fondo un contributo mensile nella misura del 6 per cento della retribuzione lorda di cui ai primi due commi dell'art. 11. Lo stesso contributo e' dovuto sulla tredicesima mensilita'. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al Fondo di previdenza per gli assuntori con un contributo da stabilirsi, anno per anno nella misura necessaria per assicurarne il funzionamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art17 · fonte del testo