Art. 18
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Il Fondo di previdenza di cui al precedente articolo assicura agli assuntori un trattamento previdenziale sotto forma di assegno vitalizio mensile o di indennita' per una volta tanto. L'assegno vitalizio compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo. Tale limite e' ridotto a quindici anni per gli assuntori che cessano dalle loro prestazioni per raggiungimento del limite di eta' di cui alla lettera e) dell'art. 21. L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma e' stabilito in misura pari al 2 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11 per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione stessa. L'indennita' per una volta tanto compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni prima di aver maturate il diritto all'assegno vitalizio ed e' stabilita in misura pari a tante mensilita' della ultima retribuzione lorda percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11 quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo. Quando l'assuntore abbia dato le proprie prestazioni in impianti di categoria diversa, l'assegno vitalizio o la indennita' per una volta tanto si determinano sulla base della media ponderata delle retribuzioni massime mensili percepite presso i singoli impianti, ragguagliate alla misura, delle retribuzioni vigenti alla data della definitiva cessazione delle prestazioni. Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio e della indennita' per una volta, tanto, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; di quella pari o inferiore a sei mesi non si tiene conto. In caso di decesso dell'assuntore in servizio o in godimento di assegno vitalizio, il trattamento previdenziale di cui al presente articolo spetta ai familiari, secondo le norme e nella misura stabilita, per gli aventi diritto del personale delle Ferrovie dello Stato, in materia di riversibilita' della pensione. Ai titolari di assegno vitalizio compete la tredicesima mensilita' in misura pari all'importo dell'assegno utensile in godimento. Ove l'assegno non sia stato fruito per l'intero anno solare, la tredicesima mensilita' compete in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni. Gli assuntori non sono ammessi a fruire di trattamento previdenziale privilegiato e eccezionale. Nei loro riguardi e' ammesso, pero', il cumulo fra il trattamento previdenziale di cui al presente articolo ed il trattamento infortunistico di cui ai precedente art. 13.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963
