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Il Fondo di previdenza di cui al precedente articolo assicura agli assuntori un trattamento previdenziale sotto forma di assegno vitalizio mensile o di indennita' per una volta tanto. L'assegno vitalizio compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo. Tale limite e' ridotto a quindici anni per gli assuntori che cessano dalle loro prestazioni per raggiungimento del limite di eta' di cui alla lettera e) dell'art. 21. L'assegnato vitalizio mensile di cui al precedente comma, spettante agli assuntori che abbiano venti anni di servizio, e' pari al 44 per centro dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dall'articolo 11. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, l'assegno di cui sopra e' aumentato dell'1,80 per cento della retribuzione fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento con 40 anni di servizio. Nei casi in cui l'assegno spetti con anzianita' inferiore ai 20 anni di servizio utile, la percentuale del 44 per cento, e' ridotta, dell'1,80 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento del 20°. Ai titolari di assegni vitalizi diretti di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed a quelli di assegni vitalizi indiretti o di riversibilita' di importo non superiore alle lire 300.000 annue lorde compete il caroviveri nella misura di lire 24.000 annue lorde. Nei casi di assegni vitalizi diretti compresi tra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e di assegni vitalizi indiretti o di riversibilita' compresi tra lire 300.000 a lire 321.000 annue lorde, il caroviveri compete in misura pari all', differenza fra lire 424.000 o lire 324.000 e l'assegno spettante. Agli assuntori cessati dal servizio con diritto all'assegno vitalizio o ai loro aventi causa spettano le quota di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive integrazioni, con le stesse norme in vigore per i pensionati ferroviari. 2 L'indennita' per una volta tanto compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni prima di aver maturate il diritto all'assegno vitalizio ed e' stabilita in misura pari a tante mensilita' della ultima retribuzione lorda percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11 quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo. Quando l'assuntore abbia dato le proprie prestazioni in impianti di categoria diversa, l'assegno vitalizio o la indennita' per una volta tanto si determinano sulla base della media ponderata delle retribuzioni massime mensili percepite presso i singoli impianti, ragguagliate alla misura, delle retribuzioni vigenti alla data della definitiva cessazione delle prestazioni. Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio e della indennita' per una volta, tanto, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; di quella pari o inferiore a sei mesi non si tiene conto. In caso di decesso dell'assuntore in servizio o in godimento di assegno vitalizio, il trattamento previdenziale di cui al presente articolo spetta ai familiari, secondo le norme e nella misura stabilita, per gli aventi diritto del personale delle Ferrovie dello Stato, in materia di riversibilita' della pensione. Ai titolari di assegno vitalizio compete la tredicesima mensilita' in misura pari all'importo dell'assegno utensile in godimento. Ove l'assegno non sia stato fruito per l'intero anno solare, la tredicesima mensilita' compete in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni. Nei casi di cessazione dall'incarico avvenuta per morte ovvero per inabilita' permanente, dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta (per causa unica e diretta di servizio, all'assuntore o ai suoi aventi causa spetta il trattamento analogo a quello previsto per il personale ferroviario. 2 ((Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 gennaio 1963, n. 13

2

La L. 6 gennaio 1963, n. 13 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le modifiche di cui sopra, a partire dal comma 3 del presente articolo, decorrono agli effetti economici dal 1 luglio 1962 e si applicano anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1 febbraio 1958 in poi, od ai loro aventi causa. Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4) che la modifica dell'ultimo comma del presente articolo si applica nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 14 maggio 1958 ed ha effetti economici dal 1 luglio 1962.

Testo in vigore dal 25 aprile 1969 al 1 luglio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1969

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 25 aprile 1969. 46 parole aggiunte.

… suoi aventi causa spetta il trattamento analogo a quello previsto per il personale ferroviario. aggiunto: Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art18 · fonte del testo