Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato, iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8, compete, alla definitiva cessazione delle prestazioni una buonuscita da garantire sotto forma, assicurativa il premio necessario per assicurare tale trattamento e' posto per meta' a carico della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per meta' a carico dell'assuntore. La spesa annua complessiva a carico dell'Azienda, per il versamento dei relativi premi, non potra' eccedere il 2 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde annualmente corrisposte agli assuntori ai sensi dei primi due commi dell'art. 11.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
