Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato, iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8, compete, alla definitiva cessazione delle prestazioni una buonuscita da garantire sotto forma, assicurativa il premio necessario per assicurare tale trattamento e' posto per meta' a carico della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per meta' a carico dell'assuntore. La spesa annua complessiva a carico dell'Azienda, per il versamento dei relativi premi, non potra' eccedere il 2 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde annualmente corrisposte agli assuntori ai sensi dei primi due commi dell'art. 11.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art19 · fonte del testo