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Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

  • a)per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;
  • b)per motivi di salute che determinano inabilita' al servizio per un periodo superiore ad un anno;
  • c)per soppressione del servizio in assuntoria. Tuttavia, quando trattasi di chiusura di intere linee, il Ministro e' autorizzato ad emanare norme per l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate;
  • d)per domanda dell'interessato, da accettarsi dall'Azienda entro sessanta giorni dalla presentazione;
  • e)per raggiungimento del 65° anno di eta'. La cessazione puo' essere disposta, indipendentemente dal limite di eta', quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti d) ed e), e sempreche' l'interessato abbia gia' acquisito titolo allo assegno vitalizio. Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto c) sono reiscritti di ufficio nell'albo, mentre quelli cessati dall'incarico per il motivo indicato al punto a), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti. Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico. Il provvedimento di cessazione dall'incarico e' adottato dal direttore compartimentale. Nei casi di cui ai punti a) e b) e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art21 · fonte del testo