Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
((Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti:
- a)per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;
- b)per motivi di saluti che determinati inabilita' al servizio per un periodo superiore a 18 mesi;
- c)per domanda dell'interessato, da accertarsi dall'Azienda entro 60 giorni dalla presentazione.
- d)per raggiungimento del 65° anno di eta'. La cessazione puo' essere disposta, indipendentemente dal limite di eta', quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti c) e a), e sempreche' l'interessato abbia gia' acquisito titolo all'assegno vitalizio. Il Ministro e' autorizzato ad emanare norme che prevedano, nel caso di chiusura di intere linee o di soppressione del singolo servizio in assuntoria, l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate. Gli assentori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto a), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento assuntore per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti. Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli assentori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico. Il provvedimento di cessazione dall'incarico e' adottato dal direttore compartimentale. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva)).
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971
