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((Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti:

  • a)per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;
  • b)per motivi di saluti che determinati inabilita' al servizio per un periodo superiore a 18 mesi;
  • c)per domanda dell'interessato, da accertarsi dall'Azienda entro 60 giorni dalla presentazione.
  • d)per raggiungimento del 65° anno di eta'. La cessazione puo' essere disposta, indipendentemente dal limite di eta', quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti c) e a), e sempreche' l'interessato abbia gia' acquisito titolo all'assegno vitalizio. Il Ministro e' autorizzato ad emanare norme che prevedano, nel caso di chiusura di intere linee o di soppressione del singolo servizio in assuntoria, l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate. Gli assentori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto a), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento assuntore per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti. Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli assentori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico. Il provvedimento di cessazione dall'incarico e' adottato dal direttore compartimentale. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963. 84 parole tolte, 59 parole aggiunte in 5 capoversi.

Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti tolto: casi:

b) per motivi di tolto: salute che determinano aggiunto: saluti che determinati inabilita' al servizio per un periodo superiore tolto: ad un anno aggiunto: a 18 mesi;

c) per tolto: soppressione del servizio in assuntoria. Tuttavia, quando trattasi di chiusura di intere linee, il Ministro e' autorizzato ad emanare norme per l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate;

tolto: d) per domanda dell'interessato, da tolto: accettarsi dall'Azienda entro sessanta aggiunto: accertarsi dall'Azienda entro 60 giorni dalla presentazionetolto: ;aggiunto: .

tolto: eaggiunto: d) per raggiungimento del 65° anno di eta'. La cessazione puo' essere disposta, indipendentemente … stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti tolto: d) ed e aggiunto: c) e a), e sempreche' l'interessato abbia gia' acquisito titolo tolto: allo assegno vitalizio. Gli assuntori aggiunto: all'assegno vitalizio. Il Ministro e' autorizzato ad emanare norme che prevedano, nel caso di chiusura di intere linee o di soppressione del singolo servizio in assuntoria, l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate. Gli assentori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto tolto: c) sono reiscritti di ufficio nell'albo, mentre quelli cessati dall'incarico per il motivo indicato al punto a), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento tolto: di assuntorie aggiunto: assuntore per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti. Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli tolto: aspiranti assuntori aggiunto: assentori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico. Il provvedimento di cessazione dall'incarico e' adottato dal direttore compartimentale. tolto: Nei casi di cui ai punti a) e b) aggiunto: Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro tolto: trenta aggiunto: 30 giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art21 · fonte del testo