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Agli assuntori autorizzati a farsi coadiuvare da persone di famiglia per occasionali operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, viene corrisposto un compenso giornaliero da stabilirsi dal capo della divisione, su direttive del direttore del servizio competente, in relazione all'impegno richiesto. La misura di tale compenso non puo', comunque, essere superiore ad un trentesimo della retribuzione iniziale dell'assuntore L'Azienda stabilisce per quali assuntorie e' necessario l'impiego di altre persone per coadiuvare stabilmente l'assuntore nell'espletamento dei servizi ad esso affidati. L'assuntore propone all'Azienda l'utilizzazione delle persone che debbono coadiuvarlo. Tali persone debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana;
  • b)eta' compresa fra 18 e 65 anni;
  • c)buona condotta;
  • d)sana costituzione e possesso dei requisiti richiesti dalla natura del servizio da svolgere;
  • e)possesso del titolo di studio prescritto dal regolamento.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art23 · fonte del testo