Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Agli assuntori autorizzati a farsi coadiuvare da persone di famiglia per occasionali operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, viene corrisposto un compenso giornaliero da stabilirsi dal capo della divisione, su direttive del direttore del servizio competente, in relazione all'impegno richiesto. La misura di tale compenso non puo', comunque, essere superiore ad un trentesimo della retribuzione iniziale dell'assuntore L'Azienda stabilisce per quali assuntorie e' necessario l'impiego di altre persone per coadiuvare stabilmente l'assuntore nell'espletamento dei servizi ad esso affidati. L'assuntore propone all'Azienda l'utilizzazione delle persone che debbono coadiuvarlo. Tali persone debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) cittadinanza italiana;
tolto: b) eta' compresa fra 18 e 65 anni;
tolto: c) buona condotta;
tolto: d) sana costituzione e possesso dei requisiti richiesti dalla natura del servizio da svolgere;
tolto: e) possesso del titolo di studio prescritto dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art23 · fonte del testo